Pur con molti dubbi, imprecisioni e necessità di future modifiche e interpretazioni governative, è stato finalmente varato il provvedimento che obbliga le aziende alla sottoscrizione di una polizza che indennizzi i danni conseguenti a eventi catastrofali e naturali.
Vale solo per le aziende? Per ora si. Auspichiamo che la norma vada in direzione di coprire questi rischi (più o meno con obblighi di Legge) anche per l’immenso patrimonio pubblico e per quello privato civile.
Questo renderebbe la base assicurativa totale, con evidente distribuzione dei rischi e dei costi!
È stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 30 gennaio 2025, n. 18 dal titolo: Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Dopo alcuni rinvii, nonostante si siano definite le “regole” attinenti all’obbligo assicurativo degli eventi catastrofali, anche se alcuni dubbi permangono, non è da escludere che in futuro, alla luce della “sperimentazione sul campo”, questo decreto venga rettificato in qualche suo passaggio.
Le nostre FAQ sulle polizze per proteggersi dagli eventi catastrofali
Nella speranza di fare una cosa utile, forniamo un quadro sintetico dei contenuti del Decreto, generando una FAQ con relative risposte.
Domanda: Chi è soggetto all’obbligo assicurativo?
Risposta: Tutte le imprese, ad accezione di alcune categorie di imprenditori agricoli.
D.: Cosa bisogna assicurare?
R.: Devono essere assicurati i seguenti beni aziendali:
- Terreni;
- Fabbricati e relativi impianti;
- Macchinari, impianti e attrezzature.
Cioè quei beni elencati all’art. 2424 del Codice Civile, primo comma, sezione Attivo, voce B – II, numeri 1) 2) e 3)
Non rientrano nell’obbligo assicurativo:
- Le merci;
- Il fermo di attività;
- I mezzi di trasporto iscritti al PRA.
- Qualsiasi altro bene non previsto nell’elenco precedente.
D.: Quali sono i rischi definiti come catastrofali?
R.: Il decreto stabilisce che i rischi considerati catastrofali ai fini dell’obbligo assicurativo sono:
- Terremoti;
- Alluvioni, inondazione ed esondazione (ma non gli allagamenti. L’allagamento è l’accumulo di acqua a seguito di una precipitazione eccezionale: la cosiddetta bomba d’acqua)
- Frane.
Restano escluse le eruzioni vulcaniche
D.: Ci sono i livelli minimi o massimi di copertura?
R.: Le aziende devono stipulare una copertura assicurativa che garantisca un indennizzo minimo:
- Fino a 1.000.000,00 di euro di somme assicurate deve essere garantito il 100%.
- Da 1.000.001 a 30.000.000 di euro di somme assicurate limite indennizzo minimo non inferiore al 70% della somma assicurata.
- Oltre 30.000.000 ed in ogni caso per le aziende con fatturato oltre i 150mln e oltre i 500 dipendenti nessun livello minimo di copertura obbligatorio.
Per la determinazione della fascia di appartenenza si considera il totale complessivo delle ubicazioni dell’assicurato.
D.: Qual è la parte di danno che rimane a carico dell’assicurato?
R.: Fino a 30.000.000 di euro di somme assicurate resta a carico dell’assicurato il 15% del danno.
Oltre 30.000.000 ed in ogni caso per le aziende con fatturato oltre i 150mln e oltre i 500 dipendenti è lasciato alla contrattazione tra le parti
D.: Come viene calcolato il costo della polizza?
R.: Sulla base di una serie di elementi variabili, quali:
- Geolocalizzazione dei beni;
- Vulnerabilità dei beni assicurati (quindi settore di attività);
- Misure di prevenzione adottate dall’azienda.
D.: E se non mi assicuro cosa succede?
R.: Chi non si adegua a questo obbligo non potrà accedere ad altre forme di aiuto statale diverse dal risarcimento diretto del danno. Tra queste potrebbero rientrare, a titolo esemplificativo (la legge non le cita espressamente) misure fondamentali come:
- la sospensione di mutui e tributi;
- la proroga dei versamenti contributivi;
- l’accesso alla cassa integrazione per i dipendenti.
Inoltre accedere ad un mutuo/finanziamento bancario, in assenza di una copertura assicurativa per gli eventi catastrofali, sarà molto difficile.
D.: Quando entra in vigore il provvedimento?
R.: Il 31/03/2025 per le Imprese non assicurate.
Per le aziende che hanno già in essere una polizza senza l’estensione agli eventi catastrofali o con presenza di garanzie non in linea con i dettami del Decreto, l’adeguamento dovrà avvenire entro la prima scadenza di pagamento della polizza.
Veniamo ora alle sezione con le domande relative alla propria attività:
D.: Esercito l’attività artigianale in locali di terzi, cosa debbo assicurare?
R.: Esclusivamente quei beni di proprietà inseriti nel libro cespiti.
D.: Sono una persona fisica che affitta dei locali ad una attività artigianale, sono soggetto agli obblighi di legge?
R.: No. Solo le imprese sono soggette a detto obbligo mentre i privati sono esentati. Ciò non toglie che sarebbe un utile atto di tutela e prevenzione assicurare i propri beni contro gli eventi catastrofali.
D.: Ho una ditta individuale e non ho una sede, lavoro da casa. Cosa debbo assicurare?
R.: Vale la stessa risposta data più sopra: vanno assicurati esclusivamente quei beni inseriti nel libro cespiti. Per esempio macchinari, impianti e attrezzatura iscritti nel libro cespiti.
D.: Se voglio inserire gli eventi catastrofali nella polizza esistente, debbo per forza sostituire la polizza in corso?
R.: Non necessariamente. Molte compagnie si sono già organizzate e propongono coperture stand alone solo per i danni catastrofali.
D.: I Liberi Professionisti sono soggetti a questo obbligo di legge?
R.: No, sono esclusi dal concetto di impresa liberi professionisti, artisti e inventori perché nell’esercizio dell’attività professionale gli obblighi dei liberi professionisti sono di mezzi/modalità e non di risultato
D.: E se poi succede un danno, quali saranno i tempi di indennizzo?
R.: È indubbio che i tempi di reazione di una compagnia di assicurazione siano totalmente diversi da quelli degli apparati pubblici. Basti pensare che ci sono ancora vertenze aperte tra cittadini e lo Stato per il terremoto dell’Aquila del 2009. Inoltre lo Stato non risarcisce ma indennizza: mette cioè a disposizione una somma che deve essere divisa tra tutti i danneggiati. Per fare un esempio per l’alluvione dell’Emilia del 2023 potranno essere erogati fino a 5mila euro di contributi alle famiglie e fino a 20mila euro di contributi alle imprese e ai professionisti.
Ottenere ilnelle.
È importante da sapere, non c’è alcun obbligo all’indennizzo da parte dello Stato: l’erosione sempre più massiccia dei fondi indica una strada e una sola. Bisogna essere previdenti e provvedere prima del verificarsi di un disastro, mettendo almeno in sicurezza la parte produttiva del Paese. Questo è l’intento.
Infine, ma non per ultima, una considerazione: la sicurezza, l’analisi dei rischi, la cessione di un rischio o di parte di esso a una copertura assicurativa deve essere un’attività deputata a un assicuratore professionista. Ogni rischio deve essere pesato, valutato, misurato. Ogni attività deve essere valutata in direzione di comprendere e valutare se un rischio può essere diminuito, eliminato o trasferito.
I CAT NAT sono importanti al pari delle coperture che garantiscono i processi produttivi, le responsabilità, il furto. La nostra professione diventa sempre più importante per quelle Aziende e quegli Imprenditori che vogliono garantire a se stessi il superamento di ogni difficoltà per seguitare ad esistere, produrre e guadagnare.
Fare impresa senza una diagnosi dei rischi o affidarla a chi, senza capacità oggettive, non può dare risposte scientifiche, è il più grave dei rischi. Per certo da eliminare!
FIDATI DI NOI!
(Fonte: Guidolini – Consulenze Assicurative Como)
AGGIORNAMENTO
È stato prorogato il termine per le micro, piccole e medie imprese. Il Consiglio dei ministri ha approvato “un decreto-legge che differisce, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Le nuove scadenze sono il 1° ottobre 2025 per le medie imprese; al 1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese. Rimane fermo al 1° aprile il termine per le grandi imprese, che avranno ulteriori 90 giorni per adempiere all’obbligo di assicurarsi.








