Assistiamo a tante, troppe tragedie sul lavoro.
Non tocca agli assicuratori il compito di ridurre tali eventi, ma abbiamo però il dovere di informare i nostri assicurati sulle possibili conseguenze cui possono andare incontro se questi sventurati eventi si verificano.
Prendiamo spunto dal Dott. Amati di Assiweb per il riferimento a tre sentenze del 2024 per evidenziare quello che i Giudici poi decidono:
1
Muratore specializzato dipendente dell’impresa indicata, incaricato di effettuare un sopralluogo presso la villetta di Ro.Mi. per la verifica di eventuali infiltrazioni di acqua piovana dal tetto, deceduto per politrauma a seguito di caduta dall’altezza di circa nove metri.
“… qualora l’evento sia riconducibile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall’area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia, in quanto l’inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall’inerzia del datore di lavoro”.
2
In tesi difensiva, l’evento fu reso possibile dal comportamento abnorme del lavoratore il quale, come concordemente riferito da tutti i testimoni esaminati, doveva solo raccogliere i libri già ricoperti dal cellophane e inserirli in scatole di cartone non essendo suo compito liberare il macchinario da accumuli di materiale.
“… in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia”.
3
Operaio deceduto durante la manutenzione di un silos. La prima norma di sicurezza predisposta dal datore di lavoro consisteva proprio nel divieto di praticare l’attività di manutenzione straordinaria del silos che in quel momento quest’ultimo stava compiendo, men che meno secondo quelle specifiche modalità.
“Perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un rischio eccentrico, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia predisposto anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante”.
La sicurezza non può essere affidata al caso
Ora è evidente una cosa sola: in primis bisogna adoperare, far adoperare, istruire ed utilizzare tutte le norme sulla sicurezza, i presidi e i preposti.
Senza questa mentalità di sicurezza si avviano solo situazioni che di fortuito ed accidentale hanno il verificarsi, in quanto l’esclusione dei principi di salvaguardia aumenta a dismisura le situazioni di pericolo e, conseguentemente, il livello di rischio.
A condizioni standard non può comunque escludersi il verificarsi di eventi: è insito nel concetto di attività che, appunto, il fortuito e l’accidentale possano essere oggetto di casistica.
Analizzare in dettaglio i rischi, classificarli, valutarli, gestirli è fondamentale per qualunque impresa: dalla più piccola alla più grande.
Ed inoltre, fermo restando quanto alla L. 81/04 (Sicurezza sul lavoro), altre norme impongono cura ed attenzione: la L. 231/01 (Responsabilità amministrativa delle Imprese) e la più recente L. 118/21 (Legge sulla Crisi d’Impresa e sull’insolvenza).
Analizzare i rischi
L’impresa DEVE analizzare i rischi e predisporre ADEGUATI modelli di valutazione e gestione che permettano di superare situazioni complesse sia dal punto di vista umano che dal punto di vista patrimoniale.
Se non si agisce si subisce. Agire consapevolmente ed assistiti da un assicuratore che non deve vendere le polizze ma, soprattutto, consigliare, supportate ed analizzare non può e non deve essere rimandato: la sopravvivenza dell’impresa, la sua continuità nel tempo, la sua capacità di produrre debbono essere preservate con la giusta attenzione con cui l’imprenditore si dedica al mercato e ai processi produttivi. Delegando la GESTIONE DEI RISCHI al Risk Manager.
Contattateci al link https://www.pensinigroup.it/parlaci-di-te/ Sicurezza è, soprattutto, capire, prevenire e delegare.

Foto di Stefano Ferrario da Pixabay







