Mi scuso in anticipo se questo articolo risulterà molto lungo, ma le cose da dire sono tante e una maggior sintesi impedirebbe l’analisi approfondita di tutti i temi.
Ci sono fatti di cronaca che ad un certo punto spariscono dai TG, dalle pagine dei giornali, dai mezzi di comunicazione in genere.
Perché? Non se ne parla più semplicemente perché soppiantate da notizie più “fresche”. Eppure sarebbe utile tornarci su, per capire, per imparare, per non commettere gli stessi errori.
IL FATTO
La Torre dei Moro a Milano, grattacielo di 18 piani, prese fuoco il 29 agosto 2021. Solo per pura fortuna non vi furono vittime.
Fu subito evidente a tutti che l’incendio, pur se di causa incerta, aveva trovato subito un innesco nei pannelli che avvolgevano l’edificio, prodotti dall’azienda spagnola Larson. Due fogli di alluminio con interposto materiale plastico combustibile.
Da allora 80 famiglie, circa 250 persone, vivono da un’altra parte.
RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI
Diversi i soggetti coinvolti, con responsabilità diverse. Numerose le coperture assicurative che spesso si sovrappongono, spesso si intrecciano, quasi sempre sono diverse tra loro.
C’è la polizza del fabbricato, quelle del contenuto degli appartamenti dei vari inquilini, quelle delle attività commerciali, la RC dell’amministratore, la RC dell’impresa che ha realizzato la coibentazione (che nel frattempo non esiste più), la RC del progettista, la RC del produttore dei pannelli (dichiarati ignifughi ma che ignifughi non erano), la RC del responsabile della sicurezza, la RC di chi ha realizzato e aveva in gestione l’impianto antincendio.
LA PRESCRIZIONE
Il Codice civile prevede che il costruttore sia responsabile per un periodo massimo di 10 anni dall’esecuzione dei lavori. I lavori di costruzione della Torre Moro iniziarono nel 2006 e terminarono nel 2011. Siamo al limite (o forse è già stato superato) il periodo entro il quale l’impresa, i progettisti, la direzione lavori, i costruttori dei pannelli dovranno rispondere del danno causato.
I DANNI
Si parla di parecchie decine di milioni di danni diretti ai quali si debbono aggiungere i danni indiretti in misura superiore – quasi doppi – rispetto ai danni diretti: attività che hanno chiuso i battenti, gli abitanti degli appartamenti che hanno dovuto trovare una nuova dimora, i mutui che – inizialmente congelati – dovranno comunque essere onorati. Basti per tutti una piccola voce: quella delle spese necessarie per demolire e trasportare i residui del sinistro (alcuni dei quali sono anche rifiuti speciali che comportano costi di smaltimento elevati) quantificate in 1.500.000 €, ma assicurate per soli 150.000 €.
I MASSIMALI
Ora ipotizziamo per un attimo che tutto fili liscio, che le responsabilità vengano correttamente individuate e ripartite tra un paio di responsabili principali (il progettista e la ditta produttrice dei pannelli) ed un paio di responsabilità secondarie (l’amministratore che ha sottoscritto la polizza assicurativa del condominio e che non ha vigilato sullo stato dell’impianto antincendio; la ditta manutentrice dello stesso impianto per evidentissimo motivi: era inattivo al punto che l’allarme non è scattato).
Dubito fortemente che i massimali di questi quattro ipotetici responsabili saranno mai sufficienti per indennizzare decine di milioni di danni.
LA RIVALSA
Un altro tema su cui riflettere è l’azione di rivalsa delle compagnie di assicurazioni chiamate a indennizzare i danni subiti a un loro assicurato,
Valga per tutti il caso della compagnia Zurich che intende rivalersi sull’assicurazione Reale Mutua (compagnia assicuratrice del condominio) per un importo di un milione e cinquantamila euro dovuto alla distruzione nel rogo del negozio di Artsana spa che aveva sede al piano terra del fabbricato.
«Stante la vostra responsabilità per l’evento occorso», recita la lettera dei legali indirizzata al condominio, «Zurich ha intenzione di agire in rivalsa nei Vostri confronti per ottenere la restituzione di quanto corrisposto alla propria assicurata».
La rivalsa è un istituto previsto dal codice civile che in sostanza dice: “se tu mi costringi a pagare un danno a un terzo, danno di cui di cui tu (e non io) sei responsabile, io posso rivalermi su di te per i quattrini che avrò ingiustamente pagato”
Ma se la polizza di Reale Mutua fosse insufficiente, se cioè il massimale fosse incapiente, chi pagherà alla fine?
IL PROCEDIMENTO PENALE
Tredici persone vanno a giudizio per l’ipotesi di reato di «disastro colposo» per il rogo del grattacielo.
Il grosso dell’inchiesta ruota attorno ai pannelli Larsen PE con anima in polietilene tra due sfoglie di alluminio, usati per ricoprire l’edificio.
La giudice ha disposto il processo il 30 settembre per il legale rappresentante della produttrice spagnola Alucoil e il manager delle vendite estere, insieme al partner italiano, e al subappaltatore “facciatista”. A processo anche la legale rappresentante della società Polo srl, committente della costruzione del palazzo, il professionista antincendio, e – dopo la morte del legale rappresentante della società Moro Costruzioni spa realizzatrice dell’edificio – il venditore degli appartamenti e la moglie, cinque dirigenti appartenenti all’azienda realizzatrice della torre.
Alla conclusione del procedimento penale che avrà lo scopo di individuare e graduare le responsabilità, potrà finalmente iniziare la causa civile che si protrarrà a lungo.
Prevedibilmente si potrà mettere la parola fine a questa brutta vicenda, non prima di quindici anni; tale è il tempo per portare a conclusione i vari gradi di un procedimento penale, e successivamente, di quello civile. Con buona pace di tutti … avvocati compresi.
LA MORALE
Predisporre una polizza assicurativa è un’operazione relativamente semplice se, alla base della stessa, vi è una corretta analisi e gestione dei rischi.
La funzione del Risk Manager è proprio quella di analizzare e portare all’attenzione di colui che dovrà stipulare la polizza, ciò che la sua esperienza nella gestione dei rischi, gli suggerisce.
Il Risk Manager apprende giorno dopo giorno, non solo studiando i testi, le perizie, le sentenze, i sinistri, ma aumentando la sua conoscenza dei rischi vivendoli giornalmente sul campo. E’ solo l’esperienza a fare del Risk Manager la persona giusta a cui affidare la sicurezza dei propri beni.
Articolo tratto da Consulenze Assicurative S.r.l.










