L’incendio di Milano
A pochissimi giorni dall’incendio milanese della “Torre del Moro” ecco alzarsi le prime voci sull’eventuale copertura assicurativa, la risarcibilità, la dimensione del danno, le cause.
Le principali dichiarazioni dei giornali e dei soggetti coinvolti a vario titolo in questo terribile evento sembrano “schiacciare” le Compagnie e gli Intermediari in un contesto avvilente: “non ci sarà futuro!”, gettando, al solito, il mondo assicurativo sotto una cattiva luce.
Ricordiamoci che senza le assicurazioni, un grattacielo del genere non potrebbe nemmeno essere costruito, come non potrebbe essere ricostruito se a garanzia non ci fosse una polizza fatta ad hoc.
La verità è che la maggior parte degli stabili in Italia è sotto assicurata o non assicurata.
Ed è difficile indicare soltanto un colpevole, quando spesso gli amministratori di condominio non forniscono i valori corretti da assicurare e gli intermediari a loro volta non approfondiscono o le stesse assemblee dei condomini deliberano alla cieca sul minor costo praticabile.
Serve fare cultura assicurativa
Ecco perché è proprio in momenti come questi che bisognerebbe fare tanta cultura assicurativa, spiegando in maniera forte e chiara perché è fondamentale coprirsi in modo adeguato e preciso.
L’incendio della “Torre dei Moro” dovrebbe servire principalmente a questo: fare chiarezza sull’importanza del ruolo delle assicurazioni e creare più cultura assicurativa.
Smentendo le voci che, dopo appena due giorni dal devastante incendio, circolano arbitrariamente mettendo subito in cattiva luce le assicurazioni.
Cosa hanno detto e scritto le testate giornalistiche sull’incendio del grattacielo a Milano
Open di Enrico Mentana titola: “Perché gli inquilini del grattacielo andato a fuoco rischiano di non essere risarciti”
Il Corriere della Sera: “Rischio indennizzo zero per i condòmini”
Sky tg24: “Incendio a Milano, chi rimborsa i danni? C’è il rischio indennizzo zero”
Ma perché accade questo? Partiamo dal principio.
Innanzitutto il palazzo, da informazioni già rese pubbliche, risulterebbe regolarmente assicurato con la Reale Mutua.
(Fonte: Sky Tg24)
Cosa riporta una normale polizza
Una normale polizza, di norma riporta questa descrizione:
“Fabbricato in buone condizioni di statica e manutenzione con:
– strutture portanti verticali in cemento armato;
– pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
– strutture portanti del tetto, solai, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili.”
Il palazzo in questione era sicuramente in buone condizioni e il fatto che l’incendio probabilmente sia stato propagato da rivestimenti esterni in materiale combustibile, accelerato da un effetto camino, non esclude di certo la garanzia.
Ma allora per quale motivo l’avvocato Frivoli mette in dubbio il risarcimento? Le sue dichiarazioni: Alla luce di tutto questo, chi pagherà per il danno subito dai circa 70 proprietari? L’assicurazione? Ma i condomìni sono obbligati ad averne una?
«No, la riforma del 2012 e introdotta nel giugno 2013 non ha reso obbligatoria l’assicurazione per gli edifici condominiali. Spesso però i condomini si dotano comunque di un’assicurazione che garantisca sui danni originatisi nelle parti comuni e, in casi eccezionali, anche per danni conseguenti ad avvenimenti accaduti all’interno di un appartamento e dunque di proprietà esclusiva di un condomino. Il classico esempio è dato dalla caduta di un calcinaccio da un balcone di proprietà non del condominio ma di uno degli inquilini. Le polizze assicurative comunque escludono i danni per dolo o per colpa grave».
La quasi totalità delle polizze, garantiscono sempre la colpa grave e pure il dolo da parte di terzi.
L’avvocato si esprime anche per il risarcimento: Il grattacielo di via Antonini ha però ormai più di 10 anni, questo può influenzare nel caso di un eventuale indennizzo assicurativo?
«Lo stabile non è più considerabile “nuovo” e dunque l’eventuale polizza potrebbe avere delle franchigie che comporterebbero un indennizzo minore. Nel caso poi di un indennizzo parziale, se l’incendio fosse cominciato da una parte comune o in conseguenza di una mancata manutenzione, allora le differenze dovranno essere pagate dall’intero condominio, dunque dai proprietari».
Anche il presidente dell’associazione degli amministratori di condominio vuole dire la sua: “L’incendio di Via Antonini: Risarcimenti? Minimo due anni”
Questi articoli non fanno altro che alimentare la diffidenza nei nostri confronti e nei confronti delle Compagnie.
La gente penserà: “Eccole le assicurazioni, figurati se pagheranno… faranno di tutto per non risarcire.”
Questa tipologia (abbastanza “standard”) di polizze garantisce il valore di ricostruzione a nuovo. A patto che il bene venga ricostruito.
(Fonte: Virgilionotizie.it)
Ma allora i danni saranno risarciti?
Proviamo allora a fare un po’ di ordine:
Esiste una polizza a garanzia del condominio?
Si. E questa risarcirà i danni, a prescindere dalle presunte responsabilità da parte di progettisti, costruttori, fornitori e installatori. Eventualmente sarà la compagnia a rivalersi su eventuali responsabili.
Potrebbero esserci risarcimenti parziali? Certo, per tre motivi:
1. Assicurazione Parziale
Se il valore assicurato è inferiore all’effettivo valore di ricostruzione a nuovo, scatta la regola proporzionale (art. 1907 del Codice Civile).
Cosa vuol dire?
Se per esempio servono 30 milioni di euro per ricostruire uno stabile del genere e questo è assicurato per soli 18 milioni, vuol dire che è assicurato solo per il 60%.
Mettiamo che per ripararlo servano solo 8 milioni, perché la struttura portante si è salvata.
La compagnia pagherà solamente il 60% del danno (4,8 milioni!).
Credo che la maggior parte degli stabili in Italia sia sotto assicurata.
La colpa?
In parte degli amministratori di condominio che non danno i corretti valori, in parte degli intermediari che non approfondiscono chiedendo una stima, in parte degli stessi condomini che accettano soluzioni solo economiche senza indagare oltre.
Nel caso in cui i condòmini abbiamo stipulato delle polizze singole, queste potrebbero limitare o addirittura salvare la situazione.
Comunque le assicurazioni vengono sempre gestite male in questi casi di promiscuità.
Le banche chiedono di vincolare una polizza incendio a garanzia del mutuo: nella normalità, basterebbe vincolare una quota della polizza fatta sull’intero fabbricato, ma non lo fa nessuno perché amministrativamente è un lavoro aggiuntivo. Ed ecco che partono delle polizze doppione, che solo in caso di sotto assicurazione, potrebbero tornare utili.
Ma la proporzionale è un problema enorme, perché opera anche per la responsabilità del fabbricato.
Mettiamo che la responsabilità dell’incendio sia dei proprietari perché non hanno fatto la manutenzione all’impianto antincendio.
I danni ai veicoli distrutti e ai fermi produttivi delle vicine attività commerciali, dovrebbero essere risarciti appunto dalla garanzia di responsabilità civile terzi.
In questo caso, direi che è andata di lusso (basterebbe ipotizzare che l’incendio avesse ammazzato il postino mentre consegnava la posta e alcuni inquilini – Bravi i pompieri che sono riusciti a far evacuare tutti!).
Il massimale di polizza per la responsabilità civile sarebbe stato sufficiente? E nel caso in questione?
Ma attenzione che anche il risarcimento per la responsabilità civile del fabbricato, potrebbe essere garantito parzialmente laddove la somma assicurata per la ricostruzione a nuovo del fabbricato dovesse essere inferiore a quella effettiva (il 60% dell’esempio sopra vale anche qua).
Chi dovrebbe risarcire la differenza del danno nel caso in cui il risarcimento fosse parziale?
I condòmini… in solido tra loro: lo dice la Legge.
2. Le spese per demolire, sgomberare, rimuovere e ricollocare.
È probabile (lo spero) non sia necessario demolire l’intero stabile. La polizza non risarcirebbe l’intero importo: considerata la dimensione del fabbricato, la sua altezza, la composizione.
Di norma, questa garanzia è limitata a una somma ben definita, oppure a percentuale sull’intero danno.
Per gravi danni, questa garanzia crea sempre problemi se non è stata pensata e costruita ad hoc.
3. I danni agli arredi e agli effetti personali dei condòmini
Cucina e attrezzatura varia, camera da letto e vestiario, effetti personali, non sono (quasi) mai assicurati con la polizza del condominio.
Se il condomino non ha una propria polizza sul contenuto, deve ri-arredare a sue spese.
Se un contratto è ben fatto non ci saranno problemi ma indennizzi.
In conclusione:
- Dovrebbe esistere un’unica polizza a garanzia del condominio e delle parti comuni, che garantisce la corretta somma di ricostruzione a nuovo, magari sottoposta a verifica peritale di congruità, e che abbia un elevato massimale per i danni che il condominio può arrecare a terzi;
- Ogni condomino dovrebbe avere una polizza che garantisce i danni al proprio contenuto, oltre ad avere un cospicuo massimale per i danni che può causare a terzi nell’ambito della sua vita privata.
(Fonte: fanpage.it)
Questa è l’occasione giusta per fare cultura assicurativa.
Un’assicurazione è un contratto che prevede prestazioni in caso di ciò che in esso viene descritto puntualmente. Se un contratto è ben fatto non ci saranno problemi ma indennizzi. Certi, congrui, veloci (e qui il problema è la gestione del danno: se ci si affida alle “vie legali” i tempi esplodono e non è colpa delle Compagnie o degli Intermediari ma del cattivo uso del diritto contrattuale).
Quando si acquista un contratto di assicurazione tramite un Intermediario si acquista anche la gestione del danno. Quanti Consumatori o Amministratori di Condominio ne sono consapevoli?
Pochi. Specie se hanno acquistato solo un “prezzo”.
Se sei un Consumatore o un Amministratore e vuoi avere una guida completa, in quattro passi, da sottoporre al tuo Assicuratore per non incorrere in brutte sorprese in caso di imprevisti compila il form qui sotto.
(fonte: Assicuratore Facile)